Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.10926 del 18/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO FIORDESPINI 9, presso lo studio dell’avvocato CORDONE ROSSELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FORMICHELLI RITA PAOLA;

– ricorrente –

contro

COND. ***** in persona dell’Amministratore pro tempore F.S. quale socio accomandatario e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN GIOVANNI DI DIO 32, presso lo studio dell’avvocato CERRONI FILOMENA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPPELLU STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Golia Aurelio che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

FATTO E DIRITTO

IL Collegio:

Rilevato che con ricorso notificato il 5 dicembre 2005, il P. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 231/05 resa dalla Corte di appello di Campobasso il 12 settembre 2005;

rilevato che con atto datato 28 marzo 2011 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che il difensore di parte resistente ha sottoscritto la rinuncia per accettazione,; Visto l’art. 390 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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