Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10931 del 18/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

D.M.E., D.M.M. e D.M.D., in proprio e quali eredi di D.M.M., D.M.R. e F.E., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Montemurro Roberto, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Arnaldo Coscino in Roma, via Antonelli, n. 29;

– ricorrenti –

contro

R.A., R.M.C., R.M.S., R.F. e R.V., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. de Tilla Maurizio e Clemente Bocchini, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, n. 41;

– controricorrenti –

e sul ricorso proposto da:

R.A., R.M.C., R.M.S., R.F. e R.V., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. de Tilla Maurizio e Clemente Bocchini, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, n. 41;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

D.M.E., D.M.M. e D.M.D., in proprio e quali eredi di D.M.M., D.M.R. e F.E., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Roberto Montemurro, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Arnaldo Coscino in Roma, via Antonelli, n. 29;

– controricorrenti al ricorso in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2510 del 28 luglio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Clemente Bocchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione è stato notificato al difensore dei ricorrenti in via principale soltanto in data 30 marzo 2001, e quindi senza il rispetto del termine di venti giorni, prescritto dall’art. 377 c.p.c., comma 2;

che non essendosi verificata alcuna sanatoria del vizio processuale occorso – non avendo i ricorrenti principali depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. e non essendo il loro difensore comparso all’udienza di discussione – va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011

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