LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
D.M.E., D.M.M. e D.M.D., in proprio e quali eredi di D.M.M., D.M.R. e F.E., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Montemurro Roberto, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Arnaldo Coscino in Roma, via Antonelli, n. 29;
– ricorrenti –
contro
R.A., R.M.C., R.M.S., R.F. e R.V., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. de Tilla Maurizio e Clemente Bocchini, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, n. 41;
– controricorrenti –
e sul ricorso proposto da:
R.A., R.M.C., R.M.S., R.F. e R.V., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. de Tilla Maurizio e Clemente Bocchini, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Salvatore Patti in Roma, via Tacito, n. 41;
– ricorrenti in via incidentale –
contro
D.M.E., D.M.M. e D.M.D., in proprio e quali eredi di D.M.M., D.M.R. e F.E., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Roberto Montemurro, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Arnaldo Coscino in Roma, via Antonelli, n. 29;
– controricorrenti al ricorso in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2510 del 28 luglio 2004;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. Clemente Bocchini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione è stato notificato al difensore dei ricorrenti in via principale soltanto in data 30 marzo 2001, e quindi senza il rispetto del termine di venti giorni, prescritto dall’art. 377 c.p.c., comma 2;
che non essendosi verificata alcuna sanatoria del vizio processuale occorso – non avendo i ricorrenti principali depositato memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. e non essendo il loro difensore comparso all’udienza di discussione – va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011