Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.11020 del 19/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. *****, R.F.

*****, elettivamente domiciliati in VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 5, presso lo studio dell’avvocato DI ANDREA MARCO, che li rappresenta difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA *****, in persona del Procuratore dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’, 24, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CAMILLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORGIA FRANCESCO giusta mandato a margine del controricorso;

C.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 380, presso lo studio dell’avvocato SINDONA CIRO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, R.C.;

– intimati –

e da:

MINISTERO DELLA DIFESA, *****, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente Incidentale –

e contro

R.F. *****, R.C., F.A. *****, C.D.

*****, FONDIARIA SAI SPA *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1049/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 24/10/2007, depositata il 10/03/2008;

R.G.N. 11108/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato DI ANDREA MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.A. e R.F. propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha respinto l’appello da essi proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria formulata nei confronti del Ministero della Difesa, di C. D. e di R.C., in relazione ai danni da essi subiti a causa dello scoppio, avvenuto in *****, di un ordigno esplosivo.

Resistono con distinti controricorsi C.D., la Fondiaria SAI S.p.A., assicuratrice del C. e chiamata in causa in primo grado, ed il Ministero della Difesa, che propone anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.

R.C. non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

I ricorrenti pretendono infatti di assolvere il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti testualmente, senza che ad essa venga fatta seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione, con ciò di fatto rinviando, in violazione del principio di autosufficienza, agli atti di causa (Cass. ord. 20385/09, SSUU ord. 19255/10).

3.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato del Ministero della Difesa.

4.- Appare equo disporre la compensazione delle spese, non ravvisandosi ragioni per escludere in questo giudizio di legittimità i giusti motivi che hanno indotto i giudici di merito alla compensazione delle spese e che non sono stati oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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