LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA *****, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA RAIMONDO, ANTONIO CIAVARELLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
IPSEMA – ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO 5, presso la sede dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato PIRO SARDOS ALBERTINI, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dirigente di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Ragioneria, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale, rappresentato e difeso dagli avvocato NUNZI MARIA LETIZIA e LA PECCERELLA LUIGI giusta procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari di Roma del 15/02/2 011, rep. n. 80509 allegata alla memoria di costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 195/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 17/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2011 dal Consigliere Relatore CAMILLA DI IASI;
è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele.
FATTO E DIRITTO
1. Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione nei confronti dell’I.P.SE.MA. (resistente con controricorso), al quale è succeduto per legge l’Inail (che ha depositato “memoria di costituzione” e nomina di nuovi difensori), e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazioni di avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 1999 al 2002, la C.T.R. Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorso riuniti della società.
2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione di legge) è inammissibile per inidonea formulazione del quesito di diritto -col quale si chiede a questa Corte di dire se, in virtù della disposizione i cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) negli immobili in cui vengano esercitate le attività di supporto all’attività specificamente istituzionale dell’ente previdenziale debba essere applicata l’esenzione dall’ICI, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, dovendo in ogni caso ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto sia privo di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (v. tra numerose altre SU 6420 del 2008). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.600,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011