LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
STYL CONDOR SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE AMMINISTRATORE UNICO SIG. M.G. P.I. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso 2Q11 lo studio dell’avvocato CERQUETTI ROMANO, 798 rappresentata e difesa dall’avvocato CANTARINI ALFIO;
– ricorrente –
e contro
TEA SRL IN LIQ CONC PREV IN PERSONA DEL LIQUIDATORE SIC T.
S. E DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE DOTT. B.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 172/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per l’estinzione, in subordine il rigetto del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO LA CORTE:
Rilevato che la Stvl Condor srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello d’Ancona n. 172/05 nella causa promossa dalla medesima contro l’intimata Tea srl;
Considerato che il procuratore della ricorrente con nota in data 21.2.11 ha comunicato che la controversia fra le parti in oggetto è stata definita transattivamente, per cui è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso in parola.
ritenuto pertanto che il presente ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse; nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011