LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
srl ILARIA incorporante la srl IL CASTAGNO con sede in *****;
in persona del legale rappresentante p.t. sig. T.T.;
rappresentata e difesa dall’avv. prof. Verrienti Luca; elettivamente domiciliata presso la sig.ra De Angelis Antonia in Roma, via Portuense n. 104, giusta procura speciale in calce al ricorso in cassazione;
– ricorrente –
contro
G.T. rappresentata e difesa dall’avv. Ricca Giovanni del Foro di Verbania nonchè dall’avv. Paternò Raddusa Pietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Monte Santo n. 25, giusta procura speciale a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 1201/04, pubblicata il 27 luglio 2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2010 dal consigliere Bruno BIANCHINI;
udito l’avv. Luca Verrienti, con delega depositata, difensore della s.r.l. ILARIA;
udito l’avv. Paternò Raddusa Pietro difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Russo Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.T., proprietaria di un fondo in *****, citò la srl IL CASTAGNO innanzi al Pretore di Verbania, sezione distaccata di Arona, chiedendo che venisse costituita una servitù di passaggio sul terreno della predetta società e perchè fosse determinata l’indennità di cui all’art. 1053 cod. civ.. La convenuta si costituì negando lo stato di interclusione del fondo e chiese che in ogni caso il tracciato della servitù fosse determinato in modo da non recar danno alle possibilità edificatorie della restante proprietà. L’adito Pretore, con sentenza non definitiva n. 108/1999, dichiarò l’interclusione del fondo; il Tribunale di Verbania – nelle more divenuto competente ex D.Lgs. n. 51 del 1998 – con pronunzia definitiva n. 637/2000, costituì la servitù definendone il tracciato sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio, subordinando peraltro la realizzazione delle relative opere al pagamento di un’indennità di L. 44 milioni.
La Corte d’Appello di Torino, all’esito del gravame interposto dalla G. – che così aveva ritenuto di sindacare come eccessiva la misura dell’indennità – e dell’appello incidentale della srl IL CASTAGNO, – ribadente la possibilità di altro accesso al terreno dell’originaria attrice e deducendo la misura non congrua del ristoro patrimoniale per l’apposizione del peso sul proprio terreno – pronunziò sentenza n. 1201/2004, con la quale: ridusse l’indennità ad Euro 10.471,26; compensò parzialmente le spese dei due gradi e pose il residuo a carico della società che condannò altresì al pagamento, per intero, delle spese di registrazione della sentenza.
Tale sentenza ha formato oggetto di ricorso in sede di legittimità da parte della srl ILARIA, incorporante la srl IL CASTAGNO, che ha fatto valere tre motivi; si è costituita la G. resistendo al ricorso; le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La ricorrente, con il primo motivo, fa valere la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” assumendo che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che l’indennizzo da riconoscere al proprietario del fondo servente ha la funzione di tenerlo indenne dal pregiudizio derivantegli dall’apposizione della servitù e che, per rispettare tale funzione, nella liquidazione non dovrebbe aversi riguardo solo alla superficie di terreno in concreto interessata dalla servitù, bensì anche ad ogni altro pregiudizio subito dall’intero fondo per effetto del transito, tenuto conto che l’iter veniva esercitato sul cortile delle palazzine nel frattempo edificate dalla ricorrente.
1/a – Il motivo non è fondato in quanto la Corte territoriale ha dato corretta applicazione – con ampia motivazione: cfr. foll. 11/13 della sentenza – del principio in base al quale l’indennizzo del quale si discute deve tenere indenne il proprietario del fondo servente non solo della sottrazione di porzione di terreno al transito esclusivo ma anche del disagio determinato dal passaggio stesso che, come la Corte torinese ha avuto cura di sottolineare (cfr. fol. 13 della decisione) nel concreto “si svolge su di una strada e dei cortili interni ad un plesso immobiliare abitativo”, quantificandone la specifica incidenza sul patrimonio della società IL CASTAGNO – ora srl ILARIA -, nella misura di Euro 8.263,31.
1/b – Delibata in tal modo la corretta applicazione della norma juris alla fattispecie concreta non può formare oggetto di critica in sede di legittimità la liquidazione del pregiudizio in concreto adottata dalla Corte torinese, attenendo ad una valutazione congruamente motivata; va però escluso che il giudice di merito abbia con ciò operato un giudizio di equità, dal momento che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, da luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 10607/2010), nella fattispecie congruamente motivata con riferimento agli analitici calcoli esposti dall’ausiliare nel proprio elaborato e come tali neppure censurati dalla ricorrente.
2 – Con ulteriore articolazione del medesimo motivo la ricorrente denunzia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 cod. civ. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione anche all’art. 360 c.p.c., comma 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” assumendo che le spese del giudizio – ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica – avrebbero dovuto essere poste a carico della G. in quanto richiedente la costituzione della servitù coattiva; non essendovi poi stata un’ ingiustificata opposizione da parte di essa ricorrente alla costituzione del peso reale, non sarebbe stata corretta la, sia pur parziale, compensazione delle spese in questione, sostenuta nella sentenza della Corte territoriale con argomenti illogici ed erronei.
2/a – Il motivo è infondato in quanto, al contrario dell’assunto della srl ILARIA, la motivazione posta a base della parziale compensazione è stata corretta e congrua essendosi fatto riferimento alla condotta processuale oppositiva della attuale ricorrente – che negò addirittura che potesse parlarsi di interclusione del fondo, con ciò rendendo necessario affidare apposito quesito al CTU -; la natura costitutiva della sentenza – come pure la constatazione della difficoltà di pervenire ad una determinazione convenzionale dell’iter è stata posta, dalla Corte territoriale, a base non già della decisione di compensare le spese – come invece affermato dalla ricorrente – quanto della determinazione di limitar gli effetti di detta elisione giudiziale al 30% e sul punto la decisione, sorretta da adeguata argomentazione, appare conforme a diritto.
3 – Con connesso terzo motivo la srl ILARIA si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione anche all’art. 360 c.p.c., comma 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” ritenendo del tutto illogica la decisione di porre per intero le spese di registrazione della sentenza a carico di essa ricorrente, pur dopo aver compensato in parte le altre spese di lite.
3/a – Il motivo è infondato in quanto è principio consolidato in sede di legittimità (cfr. Cass. 24.047/2009; Cass. 16.212/2008;
Cass. S.U. 8533/1990) che le spese per la registrazione della sentenza, pur dovendosi qualificare come giudiziali, non necessariamente seguono la sorte della compensazione disposta per le spese di lite: detta statuizione si applica in ogni caso di compensazione senza possibilità di effettuare distinzioni in dipendenza della percentuale in cui quest’ultima è stata disposta, come invece sostenuto dalla società ricorrente.
4 – Il ricorso va respinto e la srl ILARIA condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della fase di legittimità, liquidandole in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Cassazione, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011