Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.11372 del 24/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLI MARIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

M.M.V., M.P., M.A.;

– intimati –

sul ricorso 27172-2006 proposto da:

M.P., M.A., M.M.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato COGGIATTI CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARENA VINCENZO MARIA giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– ricorrenti –

e contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2007/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, Sezione Quarta Civile, emessa il 20/04/2005, depositata il 15/12/2005; R.G.N. 1784/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato COGGIATI CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

FATTO E DIRITTO

In data 16 luglio 2009 V.G. ha notificato a tutti i controricorrenti M.P., M.M.V. e M. A., atto di rinuncia al ricorso principale proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 20 aprile-15 dicembre 2005. Deve dichiararsi la estinzione del giudizio, escludendosi la necessità di una accettazione da parte dei controricorrenti, in mancanza di un loro interesse alla prosecuzione della causa.

Infatti, il ricorso incidentale dagli stessi proposto è espressamente indicato come condizionato (Cass. S.U. 26734 del 19 dicembre 2007).

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il giudizio, Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011

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