LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10221-2007 proposto da:
P.D., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 27, presso lo studio dell’avvocato ARMELISASSO MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato SELMI LUCIANA, giusta delega in atti e da ultimo domiciliato d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE ISPETTORATO GENERALE DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI (IGED) e per esso FINTECNA –
FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A.;
– intimato –
sul ricorso 13811-2007 proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE ISPETTORATO GENERALE DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI FINTI DISCIOLTI (IGED) e per esso FINTECNA –
FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
P.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 706/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/03/2006 r.g.n. 1818/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato BERTOLONE BIAGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 27.1.2005/31.3.2006 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma il 16.12.1999/20.1.2000, accoglieva la domanda proposta da P. D. per far dichiarare l’invalidità del licenziamento intimatogli dal Ministero del Tesoro, Ispettorato Generale della Liquidazione degli Enti disciolti (IGED).
Osservava la corte territoriale che, sebbene il licenziamento impugnato avesse carattere disciplinare, non risultava osservata la disciplina procedimentale prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, con conseguente illegittimità dello stesso.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.D. con un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti disciolti, il quale ha anche proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e art. 115 c.p.c., comma 2) rilevando che erroneamente il giudice del riesame aveva escluso l’operatività della tutela reale, sebbene fosse fatto notorio, e come tale non abbisognevole di prova, il requisito dimensionale del Ministero intimato, di cui l’IGED faceva parte. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero intimato prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè vizio di motivazione, rilevando che dalla documentazione acquisita al processo emergeva che il dipendente aveva avuto piena contezza delle accuse che gli erano state mosse ed aveva potuto utilmente esercitare il diritto di difesa.
Con il secondo motivo lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 659 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., nonchè vizio di motivazione ed, al riguardo, osserva che la corte territoriale aveva immotivatamente rigettato tutte le domande dal Ministero medesimo proposte, sebbene il giudice di primo grado avesse correttamente ritenuto che il dipendente non avesse alcun titolo per ritenere l’alloggio e per concederlo in godimento a terzi.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Il ricorso principale è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., stante la mancanza del prescritto quesito di diritto.
Il ricorso incidentale deve pure dichiararsi inammissibile in quanto proposto oltre il termine previsto per l’impugnazione della sentenza, e, quindi, inidoneo ad essere qualificato come ricorso principale, senza che, al riguardo, possa rilevare che l’impugnazione tardiva sia stata, comunque, proposta nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2 (cfr. ad es. Cass. n. 3862/2004; Cass. n. 8105/2006). Stante l’esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011