LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.F., con domicilio eletto in Roma, via del Babuino n. 48, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti De Caterini Paolo e Karl Reiterer, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
ITALIA DEI VALORI, M.S. e D.P.A., con domicilio eletto in Roma, via Emilio Faà di Bruno n. 4, presso l’Avv. Scicchitano Sergio che li rappresenta e difende come da procura a margine della memoria;
– resistenti –
per l’impugnazione del provvedimento in data 31 marzo 2009 del GI del Tribunale di Bologna e del provvedimento depositato in data 16 giugno 2009 del Presidente del Tribunale di Bologna.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Avv. P.F. propone ricorso per regolamento di competenza avverso due provvedimenti del Tribunale di Bologna emessi rispettivamente dal GI e dal Presidente con i quali (il primo) è stata disposta la trasmissione degli atti relativi ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al Presidente per le sue determinazioni e quindi (il secondo) disposta la chiamata della causa unitamente ad altra avanti allo stesso giudice per l’eventuale riunione.
Resistono con memoria gli intimati.
Con decreto depositato in data 28 ottobre 2010 il Presidente, preso atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’Avv. P., ha dichiarato l’estinzione del giudizio e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Con istanza depositata in data 2 dicembre 2010 il ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, depositando in termini una memoria;
il PM in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non si oppone alla dichiarazione di estinzione ma richiede in primo luogo che venga dichiarata l’irrepetibilità delle spese o comunque disposta la compensazione delle stesse.
La prima richiesta proposta dal ricorrente e concernente la irrepetibilità delle spese della controparte è fondata dal momento che l’art. 47 c.p.c., u.c., prevede che la parte alla quale è notificato il ricorso può depositare una memoria entro venti giorni dalla notificazione del medesimo (nella fattispecie avvenuta in data 30 giugno 2009) mentre nel presente procedimento gli intimati hanno notificato un controricorso solo in data 23 settembre depositandolo successivamente per cui non può essere loro riconosciuto alcun rimborso di spese.
Non ravvisa invece il Collegio la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge pur a fronte dell’estinzione del giudizio.
Il giudizio deve in definitiva essere dichiarato estinto senza pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia del ricorrente.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2011