Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.11462 del 25/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

LOPILATO COSTRUZIONI srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 15/11/05 depositata il 28 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, accogliendo l’appello della srl Lopilato Costruzioni, ha annullato l’avviso di liquidazione dell’INVIM relativa all’acquisto di un complesso di immobili in corso di costruzione, per non essere stato previamente notificato l’avviso di accertamento, necessario nelle ipotesi di accertamento di un maggior incremento imponibile rispetto a quello dichiarato.

La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 essendo nuova la domanda di annullamento dell’avviso di liquidazione perchè non preceduto da avviso di accertamento: con il ricorso introduttivo la contribuente si sarebbe infatti doluta esclusivamente dei criteri di quantificazione dell’imponibile.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge, assume che l’omessa notifica del c.d. atto preliminare della procedura di riscossione dell’imposta non infialerebbe la regolarità e l’efficacia dell’avviso di liquidazione, potendo, in sede di impugnazione dell’atto notificato, essere recuperata la tutela nei confronti della pretesa dell’Ufficio.

Il ricorso è inammissibile in quanto non è stato notificato all’intimata.

Il luogo indicato nel ricorso dall’amministrazione ricorrente – “LOPILATO costruzioni srl in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua sede in *****” – non è stato infatti rinvenuto dall’ufficiale giudiziario – nella cui relazione si legge: “anzi, non potuto notificare perchè non è stato possibile reperire il civico *****” -, dovendosi pertanto considerare erronea l’indicazione data dal notificante.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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