Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.11524 del 25/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20622/2009 proposto da:

T.A. *****, A.L.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TOMMASO MONICELLI 19 INT 14, presso GIUSEPPE ARVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PELLEGRINO Pasquale;

– ricorrenti –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza n. 19429/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/04/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che, lette le conclusioni scritte del P.M. Dott. DESTRO Carlo, che chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso, nulla oppone.

Con ordinanza 19429 del 2009 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da A.L. e T.A. – notificato L.P.M. – per impugnare la sentenza 18/1/2008 della corte di appello di Catanzaro.

Con atto depositato il 5/10/2009 A.L. e T.A. hanno proposto un ricorso denominato “istanza di revisione-Reclamo” chiedendo l’annullamento della citata ordinanza di questa Corte n. 19429/2009.

Il detto ricorso è stato assegnato per la decisione in Camera di consiglio.

Gli atti sono stati quindi trasmessi al Procuratore Generale il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale, va dichiarato inammissibile: a) per l’omessa notifica alla controparte; b) per l’omessa indicazione degli atti su cui si fonda, che non è stata oggetto di separata elencazione (art. 366 c.p.c., n. 6; c) per la non ìmpugnabilità con ricorso per cassazione della ordinanza 19429/09 resa da questa Corte a conclusioni del normale iter processuale di una controversia senza la riferibilità del ricorso in esame agli artt. 391 bis e 391 ter c.p.c..

Non vi sono parti che abbiano diritto al rimborso delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011

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