Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11654 del 26/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

WORLD CARS 2000 SNC DI M. MACCIO’ & C. *****, in persona del socio, legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ G.

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASNATA GIANLUIGI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 64/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA del 21/04/08, depositata il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Masnata, difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso perchè il 1^

motivo è inammissibile perchè privo d’autosufficenze e il 2^

infondato.

FATTO E DIRITTO

1. La World Cars 2000 di M. Macciò & C. s.n.c. propone ricorso per cassazione (illustrato da memoria depositata fuori termine) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, la C.T.R. Liguria confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 4 mancanza di motivazione nonchè omessa pronuncia su questione prospettata dalla parte, rilevando che erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza del requisito dell’oggetto della domanda) risulta, prescindendo da ogni altra considerazione, inammissibile innanzitutto per difetto di autosufficienza.

Nella specie infatti, prima ancora che l’interpretazione e applicazione delle norme processuali citate in epigrafe, nel motivo in esame viene anche e innanzitutto in discussione l’interpretazione del ricorso introduttivo operata dai giudici d’appello (come emerge tra l’altro anche dal riferimento all’art. 1362 c.c. nello sviluppo del motivo in esame) e pertanto sarebbe stato necessario, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare il testo del ricorso introduttivo della cui ammissibilità si discute.

Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce omessa pronuncia in ordine alle questioni prospettate dalla parte) è manifestamente infondato, posto che, rilevata l’inammissibilità del ricorso introduttivo, i giudici d’appello non avevano alcun dovere (e neppure alcun potere, v. in proposito SU n. 3840 del 2007) di decidere in ordine alle questioni di merito concernenti la legittimità dell’avviso opposto.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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