Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11657 del 26/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato MAZZAMAURO CRISTINA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (UFFICIO MILANO *****);

– intimata –

avverso la sentenza n. 57/2008 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 20.6.08, depositata l’1/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

FATTO E DIRITTO

1. T.R. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo al 1999, la C.T.R. Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimo l’avviso opposto.

2. Giova preliminarmente rilevare che il ricorso è stato notificato a mezzo posta e che la ricorrente non ha prodotto, neppure successivamente al deposito del ricorso ovvero nel corso dell’adunanza in camera di consiglio, l’avviso di ricevimento nè risulta avere chiesto una rimessione in termini per tale produzione, con la conseguenza che, non avendo la parte intimata resistito, deve ritenersi mancante la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione (v. SU n. 627 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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