Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11686 del 26/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCIACCA GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARP ASSICURAZIONI SPA IN LCA (*****) in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 6, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNITTO NINO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A., C.G., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 325/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 25/2/09, depositata l’11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato MELUCCO ANDREA che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso: in via principale per la rimessione del ricorso alla pubblica udienza ed in subordine per l’accoglimento del ricorso in relazione all’art. 345 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte Letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 29 gennaio 2010 F.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 11 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Catania, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva accolto solo nei confronti di alcuni convenuti la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale promossa dai genitori e suoi legali rappresentanti F.G. e C.A.. La Sarp Assicurazioni in l.c.a. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, Fondiaria – Sai Assicurazioni S.p.A., A. C., C.G., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La censura contesta la dichiarata tardività della produzione documentale e, quindi, stigmatizza un potere discrezionale del giudice d’appello. Va, infatti, ribadito l’orientamento ormai consolidato (confronta, per tutte, Cass. n. 21980 del 2009) secondo cui, in tema di giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; tale facoltà va peraltro esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità deve comunque essere espresso in un provvedimento motivato.

Il ricorrente, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 non ha allegato la documentazione al ricorso e non ha addotto argomenti utili a dimostrarne l’indispensabilità nei termini sopra enunciati.

3.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie e, inoltre, la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione;

4.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

inoltre ha rilevato: a) la censura atteneva alla nullità del procedimento e, quindi, andava prospettata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non ai nn. 3 e 5; b) il mancato rispetto da parte della Sarp dell’ordine di esibizione della polizza impartitogli in primo grado non legittimava il F. a produrre il documento in appello, ma doveva essere fatta valere sotto il profilo dell’omessa valutazione – da parte del Tribunale – di tale comportamento processuale;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli arti 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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