LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13068-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COOP ALBA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI ELIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 09/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La commissione tributaria regionale della Campania ha respinto l’appello dell’agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di Caserta aveva accolto un ricorso della soc. coop. Alba a r.l. contro un avviso di accertamento per Irpeg, Ilor e accessori relativo all’anno 1993.
Premesso che l’accertamento di maggiore reddito d’impresa era scaturito da un p.v.c. della G.d.F., attinente a indebita detrazione di costi e a ricavi non contabilizzati; e che il giudice di primo grado lo aveva annullato sul rilievo della inapplicabilità di procedure induttive di determinazione del reddito, se non in presenza di scritture contabili nel complesso inattendibili (e ferma la necessità del sussidio di altri inconfutabili elementi probatori);
rammentato ancora che il primo giudice aveva evidenziato che in sede penale era stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei – legale rappresentante della società Alba, per insussistenza del fatto, in ordine a reati ex L. n. 516 del 1982; tanto considerato, la commissione regionale motivava il rigetto del gravame rilevando la “inadeguata validità” delle tesi dell’appellante in ragione dell'”esame delle argomentazioni esposte e della documentazione agli atti”.
Avverso questa sentenza, resa pubblica il 9.3.2005 e non notificata, l’agenzia, delle entrate ricorre per cassazione articolando un motivo, al quale la società coop. Alba resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 comma 2, nn. 2 e 4, del D.Lgs. 546 del 1992. Deduce altresì, in subordine, violazione dell’art. 654 c.p.p. e vizio di motivazione. Lamenta essere la sentenza impugnata sostanzialmente priva di motivazione, sì da concretizzare una tipica fattispecie di nullità.
Il motivo è fondato.
Invero la sentenza, richiamata sinteticamente la ratio della decisione di primo grado, compendia la propria valutazione nella considerazione che “l’esame delle argomentazioni esposte nella documentazione agli atti, anche considerando che la sentenza penale, ancorchè non trasferibile nel processo tributario, esprime pur sempre una indicazione significativa anche in virtù dell’articolata attività istruttoria che la sorregge, induce questo collegio a ritenere valide le originarie doglianze di parte appellata, e per contro di inadeguata validità le tesi dell’appellante”, in tal modo peraltro la sentenza risolve la decisione in una affermazione circolare e apodittica, tale da costituire solo una motivazione apparente (cfr. tra le tante Cass. 2009/14046, nonchè, da ultimo, Cass. 2010/20871; Cass., 2010/22778). Non spiega invero sulla base di quali elementi concreti abbia ritenuto infondata la doglianza complessivamente svolta dall’amministrazione appellante, la quale doglianza, neppure in concreto descrive al fine di potersene apprezzare l’oggetto.
In tal modo la suddetta motivazione non consente di cogliere la ratio decidendi posta al fondo del rigetto del gravame. Il motivo di ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della commissione tributaria regionale che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta – sezione civile, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011