LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19533-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SIMOD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO MONTEFUSCO 4, presso lo studio dell’avvocato SBROCCA MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARDEGAN GIAMPAOLO, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 20/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
udito per il resistente l’Avvocato MARDEGAN GIAMPAOLO, che insiste per il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa pubblica il 20.3.2006 la commissione tributaria regionale del Veneto dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’agenzia delle entrate, ufficio locale di Padova, avverso la sentenza 94/13/02 della commissione tributaria provinciale della stessa città, la quale a sua volta aveva accolto, per carenza di potere del D.P.R. n. 287 del 1992, ex art. 40 e per violazione di legge del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41-bis alcuni ricorsi della società Simod s.p.a. contro due avvisi di accertamento per Irpeg e Ilor, anni 1996 e 1997, e contro una cartella di pagamento relativa all’anno 1995.
Rilevò la commissione regionale che l’appellante non aveva impugnato il punto della sentenza di primo grado attinente alla nullità degli atti per carenza di potere, essendo la potestà accertativa riservata, secondo i primi giudici, ai sensi del citato D.P.R. n. 287 del 1992, art. 40 al centro servizi di Venezia. Sicchè il relativo capo della sentenza dovevasi ritenere passato in giudicato.
Avverso questa decisione, resa in controversia del valore dichiarato di Euro 12.000.000,00, l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, consegnando la critica a un motivo. L’intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.
La Corte non può che rilevare che la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20.3.2006. Sicchè il ricorso per cassazione – in quanto attinente a sentenza successiva al 1.3.2006 – è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Venendo in considerazione il sistema del cd. filtro a quesiti, di cui all’art. 366-bis c.p.c. norma abrogata dal D.Lgs. n. 69 del 2009, ma rimasta in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs., art. 58, ult.
cit.), era onere dell’impugnante, a pena di inammissibilità, concludere l’illustrazione del motivo con la formulazione di un quesito di diritto.
Alla mancanza del quesito va associata la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011