LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28875/2005 proposto da:
B.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso l’Avvocato ARCURI GABRIELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MASTRANGELO Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN VINCENZO LA COSTA – SOC. COOP. A R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAODINARIA (C.F. *****), in persona dei Commissari Straordinari legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALALZO 33, presso l’Avvocato PELLEGRINI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato TESTA Antonio, giusta procura speciale Notaio GUIDOCCIO GABRIELE di COSENZA
– Rep. n. 57 8 3 del 24.3.2011;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 728/05 della Corte di Appello di CATANZARO, depositata il 28/9/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/03/2011 dal Consigliere Dott. RAGONESI VITTORIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MASTRANGELO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato TESTA che (deposita procura notarile) ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Società FAILA SUD Snc.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che B.G., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 728/05 della Corte d’appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva che il credito vantato nei suoi confronti dalla Banca di credito cooperativo di San Vincenzo fosse assoggettato alla falcidia del 60% in virtù della sentenza di omologazione del concordato della Faila sud dell’8.1.91;
che parti in detto giudizio di appello oltre alla B. ed alla Banca di credito cooperativo erano stati anche il concordato della Faila sud snc e la stessa società Faila sud in nome collettivo;
che il ricorso per cassazione risulta notificato alla sola Banca di credito cooperativo e non anche alla società Faila sud ed alla procedura concordataria;
che occorre pertanto procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei detti due soggetti.
P.Q.M.
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Faila sud snc e del concordato preventivo della medesima società nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia il processo a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011