Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.11971 del 31/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4040-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.V. *****, selettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLEGRA ROBERTO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1101/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Mauro Ricci (delega avvocato Clementina Pulli), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che conferma la relazione.

MOTIVI La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Inps, nei confronti di P.V., contro la sentenza di primo grado del tribunale della stessa sede, rilevando che l’impugnazione era stata proposta, con atto depositato il 13.6.2008, oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza stessa.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimato resiste con controricorso.

2. L’Inps con l’unico motivo di ricorso sostiene l’inidoneità della notificazione della sentenza (depositata il 18.6.1007), avvenuta in data 16.11.2007, a far decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto la sentenza era stata notificata al legale rappresentante dell’istituto, nel domicilio in Roma, via Amba Aradam 5, invece che al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, a norma dell’art. 170 c.p.c., richiamato, quanto al primo e al terzo comma, dall’art. 285.

3. Tale censura è qualificabile come manifestamente infondata, in quanto, come evidenziato dall’esame dell’atto in questione, risulta che la parte ha chiesto la notifica della sentenza all’Inps in persona del legale rappresentante (A presso (“c/o”) l’avv. Samuela Pischedda, nel relativo domicilio (in tali termini predisponendo il testo della relata), sicchè l’omissione, nel testo che immediatamente segue della relata predisposta in maniera informatica dall’ufficiale giudiziario (e incollata sulla pagina della copia della sentenza), della specificazione relativa all’indirizzamento della notifica, nell’indirizzo appropriato, al procuratore della parte, deve ritenersi irrilevante, anche perchè nel testo di tale relata vi è la specificazione “richiesto come in atti”. In altri termini, dal complesso dell’atto risultava chiaramente a chi dovesse ritenersi materialmente indirizzato l’atto.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro trenta oltre Euro milletrecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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