Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12094 del 31/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14832/2009 proposto da:

S.D.C.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TESSALONICA 47, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GUALTIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato SICILIANI DE CUMIS Piernicola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 392/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO dell’11/04/07, depositata il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente l’Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI.

FATTO E DIRITTO

1. S.d.C.P. propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non ha resistito, depositando solo atto denominato “di costituzione”) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di diniego di rimborso della ritenuta Irpef operata dall’Istituto Autonomo Case Popolari sulla indennità di esproprio di un terreno percepita dal contribuente nel 1994, la C.T.R. Calabria riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo).

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9) è inammissibile per mancanza del quesito di diritto previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2011

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