LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – rel. Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5229/2009 proposto da:
M.W. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso l’avvocato SCARNATI Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VICO RENATO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 17/01/2008, N. 650/07 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/2011 dal Presidente Dott. DONATO PLENTEDA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato RAFFAELE SCARNATI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l’accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All’esito di un giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, protrattosi dal giugno 1985 al 28 febbraio 2007, per il riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria diretta, M.W. propose domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del processo, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, dinanzi alla corte di appello di Milano.
La corte territoriale con decreto 12 dicembre 2007 determinò l’indennizzo in Euro 8.500,00 considerando ragionevole la durata di anni quattro e mezzo e pertanto limitando tale importo a titolo di danno non patrimoniale per la differenza di anni 17, in ragione di Euro 500,00 per anno, oltre alle spese processuali.
Ha proposto ricorso con 2 mezzi M.W.; non ha svolto difese il Ministero intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che il periodo da considerare ai fini della durata del processo ha avuto decorrenza dal 2 giugno 1983, in cui si era avviata la procedura amministrativa obbligatoria, ha rilevato il ricorrente che il procedimento è durato 23 anni e otto mesi per un solo grado ed ha denunziato pertanto con il primo motivo il vizio di motivazione del decreto impugnato, per avere mancato di computare il periodo preprocessuale, senza alcuna motivazione, benchè nel ricorso introduttivo si fosse segnalato e minuziosamente esposto il percorso compiuto in quella fase, peraltro senza effetto. Denunzia vizio di motivazione e richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. 21.045/2004) che ha evidenziato la necessità di tener conto della fase preprocessuale, alla stregua di quanto stabilisce la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, posto che nella specie era mancata la previsione di uno specifico termine – come invece stabilisce l’art. 443 c.p.c. – sicchè il decorso di un anno e otto mesi, che aveva preceduto la instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti va incluso nella durata complessiva del procedimento.
Con il secondo mezzo si denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6, 32 e 41 Cedu, nonchè falsa applicazione dei criteri di interpretazione della Convenzione EDU fornita dalla corte europea e vizio di motivazione, con riferimento all’importo liquidato in ragione di Euro 500,00 per anno di ritardo, di cui viene lamentata la incongruità, a fronte del parametro da Euro 1000,00 ad Euro 1500,00, fissato da questo giudice di legittimità in altre similari fattispecie.
Il primo motivo è infondato, non trovando il periodo impegnato dal procedimento amministrativo che ha precedutoi il giudizio presupposto riconoscimento nella L. 24 marzo 2001, n. 89, che il mancato rispetto della durata ragionevole del processo, di cui all’art. 6, par. 1 Cedu, riferisce al procedimento giurisdizionale e alle sue articolazioni interne.
Fondato è invece il 2^ mezzo, appalesandosi sensibile lo scostamento dal parametro Cedu, la cui suscettibilità di essere derogato ratione materiae appare irragionevole, nella specie, se superiore al 25%.
Il ricorso va pertanto accolto; il decreto impugnato va cassato in riferimento al motivo accolto, con la condanna del Ministero al pagamento della somma di Euro 12.750,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e alle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna la Amministrazione dello Stato a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 12.750,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio che determina per il grado di merito in Euro 50,00 per esborsi, 600,00 per diritti e 490,00 per onorari oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 1000,00, di cui 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011