LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23657-2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ITS SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TURCHI MASSIMO, giusta delega in calce;
– controricorrente –
e contro
B.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 15/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato TURCHI MASSIMO, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
La CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Sassuolo nei confronti del Fallimento della ITS s.p.a. e del suo liquidatore B.S. confermando l’annullamento di una cartella di pagamento per IRPEG ed ILOR 1997. Ha motivato la decisione ritenendo la CTP aveva annullato l’accertamento sul quale si basava la cartella di pagamento ed inoltre in appello la controversia era stata definita per condono.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate , si è costituito con controricorso il Fallimento.
Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata si basa su due autonome rationes decidendi:
l’accertamento che fonda la cartella di pagamento è stato annullato in primo grado, in ogni caso detto titolo è venuto meno per effetto di condono. Con i due motivi di ricorso si contesta la prima ratio:
il primo interpreta la sentenza di primo grado nel senso che con essa l’accertamento non è stato annullato, ma ridotto, il secondo afferma che la parte non annullata può essere riscossa. Non è impugnata la seconda autonoma ratio fondata sugli effetti del condono.
Consegue che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire infatti, come conferma tra le tante Cass. n. 13070 del 2007:
“Nel caso in cui la decisione impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso deve rivolgersi contro ciascuna di queste, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base a esse”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 3000, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011