Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.12250 del 06/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTO DI PAVIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

per la cassazione del provvedimento dei giudice di pace di Pavia n. 3847/09;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento in epigrafe che ha accolto il ricorso di con il quale è stato richiesto l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia in data 18.3.2008 in esito al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

L’intimato non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e non è stata depositata la cartolina attestante la ricezione. Oltre a ciò non è stata neppure depositato il provvedimento impugnato in copia autentica.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011

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