LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTO DI PAVIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
A.A.;
– intimato –
per la cassazione del provvedimento del giudice di pace di Pavia n. 3841/09;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei giorno 25 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;
sentite le richieste del P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento in epigrafe che ha accolto il ricorso di con il quale è stato richiesto l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia in data 8.11.2007. L’intimato non ha proposto difese. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e non è stata depositata la cartolina attestante la ricezione. Oltre a ciò non è stata neppure depositato il provvedimento impugnato in copia autentica.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2011