Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.12287 del 07/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8873/2009 proposto da:

M.C. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GURRERA Lelio, con studio in 90143 PALERMO, Via Generale Arimondi n. 2Q, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO *****, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e legale rappresentante pro tempore, sig. Notaio A.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 160, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO Onofrio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOCCIARO GANDOLFO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, Sezione Seconda Civile, emessa l’11/01/2008, depositata il 14/02/2008; R.G.N. 1204/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato SPINOSO ONOFRIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa Nazionale del Notariato citò in giudizio il M. ed il L.B. con riferimento al contratto di locazione di un appartamento di proprietà dell’attrice, stipulato dal M. come conduttore e dal L.B. come procuratore, al quale ultimo l’attrice contestava l’eccesso dai poteri conferitigli.

Il Tribunale di Palermo accolse la domanda nei confronti del solo L. B. a pagare alla Cassa la differenza tra canone pagato e quello indicato da quest’ultima.

La Corte di Palermo, parzialmente riformando la prima sentenza, ha esteso la condanna in solido al M..

Questo propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi tre motivi censurano i vizi della motivazione in relazione:

alla mancata prova della mala fede del M. nella conclusione del contratto di locazione in questione; all’omessa pronuncia in ordine al punto dell’appello incidentale subordinato attraverso il quale il M. si doleva del fatto che il primo giudice avesse errato nel determinare l’indennità d’occupazione nella misura del canone di mercato, piuttosto che in base all’equo canone; all’omessa pronuncia in ordine al punto dell’appello incidentale subordinato attraverso il quale il M. si doleva del fatto che il primo giudice avesse errato nell’estendere la condanna al pagamento dei canoni anche per il periodo in cui l’appartamento era stato consegnato gratuitamente ed in anticipo al M. per la realizzazione dei lavori di manutenzione.

Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile laddove rivolge alla Corte di legittimità la richiesta di un nuovo accertamento del merito della controversia. E’ infondato laddove censura vizi della motivazione, siccome la sentenza impugnata spiega in maniera congrua e logica che: la legge non precede la buona fede del terzo ai fini dell’inopponibilità al mandante dell’atto stipulato oltre i limiti del mandato; ad ogni buon conto, il M. non poteva più ignorare l’anomalia inerente la formazione del contratto sin da quando ricevette comunicazione dalla proprietaria che il contratto stesso era stato stipulato oltre i limiti del mandato.

Quanto al secondo ed al terzo motivo, essi sono inammissibili, siccome il ricorrente avrebbe dovuto porre le questioni sotto il profilo non del vizio della motivazione, bensì della nullità del procedimento (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.), illustrando i tempi ed i modi della relativa prospettazione della quale è censurato l’omesso esame.

Il quarto motivo, che concerne le spese del giudizio, è i- nammissibile, in quanto consequenzialmente collegato al diverso esito della vertenza.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 di spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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