LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9767/2009 proposto da:
COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA *****, in persona del Presidente MARIA ANTONIETTA PIACENTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” *****, in persona del Magnifico Rettore Prof. F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 SC. A INT. 6, presso lo studio dell’avvocato Prof. BERNARDI Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5258/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa il 17/12/2008, depositata il 13/01/2009, R.G.N. 4163/07;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato GIOVANNI CIAFFI;
udito l’Avvocato Prof. GIUSEPPE BERNARDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
che il Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa Italiana impugna per cassazione (attraverso due motivi) la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il suo appello in quanto proposto in una causa di locazione (celebrata in primo grado secondo il rito ordinario) mediante ricorso notificato oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della sentenza;
risponde con controricorso l’Università degli Studi “La Sapienza”;
il primo motivo sostiene l’ammissibilità dell’impugnazione proposta mediante ricorso depositato entro trenta giorni dalla notifica della sentenza;
il secondo motivo impugna il punto in cui la sentenza della Corte romana ha, altresì, dichiarato infondata la questione d’irregolare costituzione dell’Università (sollevata dal Comitato in ragione del fatto che il firmatario della procura depositata in appello non era più rettore al momento della firma) in quanto non provata, nonchè irrilevante, in quanto la procura depositata in primo grado aveva espresso valore anche per gli altri gradi del processo.
OSSERVA IN DIRITTO che il primo motivo è infondato, siccome, in primo luogo, occorre ribadire che il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato e, non avendo formulato alcun rilievo al riguardo, abbia implicitamente ritenuto che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme (Cass. 12524/10);
principio, quest’ultimo, dal quale può desumersi che, nella specie, essendosi svolto il giudizio di primo grado secondo il rito ordinario, l’appello doveva essere proposto con citazione notificata nel termine di 30 gg. dalla notifica della sentenza (e non, come è avvenuto, mediante deposito del ricorso in cancelleria);
va, poi, richiamato l’altro principio secondo cui, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’art. 342 cod. proc. civ., va proposto con citazione, ai fini della “vocatio in ius”, vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ne consegue che se, erroneamente, l’impugnazione, anzichè con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza (Cass. 4498/09);
la sentenza è, pertanto, pervenuta ad esatte conclusioni;
il rigetto del primo motivo priva di interesse il ricorrente alla delibazione del secondo;
il ricorrente deve essere condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011