LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. TRICOMI Michele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell’avvocato LONETTI PEPPINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. DI ROMA;
– intimata –
sul ricorso 26784-2007 proposto da:
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE AMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato PALLINI MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3947/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2006, R.G.N. 2566/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO con ricorso, pendente al numero 23566 di Ruolo generale dell’anno 2007, il sig. D.G., rappr.to e difeso dall’avv. Peppino Lonetti, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10.5 – 13.9.2006, n. 3947, che aveva respinto le sue richieste nei confronti dell’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma, volte ad ottenere il pagamento delle differenze del compenso del lavoro straordinario;
l’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. di Roma con l’avv. Prof. Massimo Pallini si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso principale con il favore delle spese giudiziali e proponendo a sua volta ricorso incidentale pendente al numero 26784 di Ruolo generale dell’anno 2007;
entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi.
rilevato che sia il lavoratore, ricorrente principale, che l’Azienda Municipale Ambiente (AMA) S.p.A., ricorrente incidentale, non solo hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, ma hanno anche aderito reciprocamente alle suddette rinunce;
rilevato che sia gli atti di rinuncia che quelli di adesione sono stati sottoscritti dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori;
ritenuto, quindi, che il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia senza che si debba provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011