LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
FERROCEMENTO SRL, B.R. e G.M.;
– intimati –
AVVERSO la sentenza n. 25/11/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Sezione n. 11, in data 29/09/2006, depositata il 27 ottobre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 03 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso iscritto al n. 13/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 25/11/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 11, il 29 settembre 2006 e DEPOSITATA il 27 ottobre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato le impugnazioni principale ed incidentale e confermato la sentenza di primo grado.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di accertamento, ai fini IRPEG, ILOR ed IRPEF per l’anno 1995, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 324 c.p.c., della L. n. 289 del 2002, art. 16, dell’art. 2697 cod. civ., nonchè per omessa motivazione su punto di fatto decisivo.
3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
4 – Al quesito formulato a conclusione del primo mezzo deve rispondersi richiamando il principio secondo cui “In tema di condono fiscale, la pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta definizione delle pendenze tributarie (nella specie, ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656), comporta, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, e, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, diversa da quella limitata all’accertamento del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. n. 4307/2005, n. 13854/2007).
4 bis – Al quesito formulato a conclusione del secondo motivo, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è ritenuto che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell’inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità” (Cass. n. 16198/2001, n. 11514/2001, n. 12330/2001).
Ciò posto, la decisione impugnata, che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nella considerazione che in esito alla definizione del giudizio per condono la decisione assunta in grado di appello, ed impugnata con ricorso per cassazione, doveva ritenersi passata in giudicato, e, d’altronde, che gli elementi desumibili dagli atti in esame non fossero idonei a dimostrare l’esistenza del maggior reddito e che, quindi, l’onere probatorio della fondatezza della pretesa fiscale non fosse stato assolto, sembra aver fatto malgoverno dei citati principi.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di accoglimento, per manifesta fondatezza dei primi due mezzi – assorbito il terzo -, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione nei termini ivi indicati, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto, la quale procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011