LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14717/2010 proposto da:
B.C. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MIRANDOLA 20, presso lo studio dell’avvocato RANUCCI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRANTE Luigi, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 50042/07 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 12/01/09, depositato il 17/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per mancanza di quesiti.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- B.C. ricorre per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Roma del 17.4.2009 con il quale è stata parzialmente accolta la sua domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio penale instaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere.
Il ricorrente denuncia: 1) vizio di motivazione; 2) violazione della L. n. 89 del 2001; 3) violazione della L. n. 89 del 2001, della CEDU e dell’art. 111 Cost..
Il Ministero della Giustizia intimato ha depositato atto di costituzione senza notificare controricorso.
1.1.- La presente sentenza è redatta con “motivazione semplificata” ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011.
2. – Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. – norma abrogata soltanto in relazione ai ricorsi proposti contro provvedimenti depositati dopo il 4.7.2009 – perchè non sono stati formulati, in ricorso, i quesiti di diritto in relazione alle violazioni di legge denunciate nè risulta formulata la sintesi del fatto controverso quanto ai vizi di motivazione.
Nulla va disposto in ordine alle spese per la mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011