LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.E., N.A., N.I., N. D., N.M., N.L., tutti nella qualità
di eredi, rispettivamente quale coniuge e figli di N.C., elettivamente domiciliati in Roma, via G. Palumbo 26, presso la Soc.
E.P. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gaeta Giulio, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 25, n. 38/25/04 dell’11 giugno 2004, depositata il 2 luglio 2004, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;
Letto il ricorso dei contribuenti concernente una controversia relativa l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento divenuto definitivo, contestata perchè il relativo avviso non sarebbe mai stato notifica al contribuente;
Preso atto che l’amministrazione non si è costituita.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., risultando nella specie l’invocata proroga di sei mesi del termine di impugnazione, dato che il contribuente, i cui eredi impugnano la sentenza in epigrafe, non è deceduto dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa:
quest’ultima, infatti, è stata pubblicata il 2 luglio 2004 e il decesso della parte per quanto risulta dichiarato nel ricorso, è intervenuto il 13 settembre 2004;
Ritenuto che non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011