Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.12450 del 08/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18397/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MAINA Tommaso con studio in ARIANO IRPINO VIA CALVARIO 4 (avviso postale), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 21/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/04/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il reddito 1996 di R.A., che non aveva presentato dichiarazione Irpef, fu accertato in base al D.M. 10 settembre 1992, risultando egli proprietario di tre autovetture e di un motorino. La CTR della Campania ha annullato l’avviso. L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi.

MOTIVI La CTR ha affermato che “E’ illegittima l’applicazione del redditometro a persona disoccupata … le due autovetture Golf 1600 … e Fiat Croma sono state per possesso e uso della società Riccio s.r.l. come da contratto di comodato … la terza vettura non risulta mai acquistata”.

Col ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e vizio di motivazione illogica. Si trascrive il contenuto dell’atto di trascrizione al PRA, prodotto in giudizio, nei quale risulta annotato il trasferimento della vettura Mercedes da R.A. alla Riccio s.r.l. avvenuto il *****; si osserva che ai fini dell’applicazione degli indici di capacità contributiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, la condizione di disoccupazione è irrilevante; si aggiunge che la disponibilità delle autovetture non è esclusa dal fatto che siano risultate affidate in comodato ad altre persone.

Il ricorso è fondato. Il D.M. 10 settembre 1992, individua la disponibilità dei beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella condizione di chi “a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni”. Vi rientra certamente anche la condizione dell’intestatario che concede il bene in uso gratuito a terze persone. Scopo della normativa è quello di individuare fonti di reddito non dichiarate, sicchè la titolarità di un reddito da lavoro è certamente estranea alla logica dell’istituto.. L’affermazione che la vettura Mercedes “risulta in atti mai acquistata e in possesso del signor R.A.” contrasta in modo palese con la risultanza del PRA che ne indica la cessione, avvenuta il *****, dal contribuente alla omonima società.

Va dunque accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. La causa va decisa nel merito coi rigetto dell’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite, poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.).

Possono compensarsi le spese dei gradi di merito. Quelle del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario del contribuente, introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito.

Condanna il contribuente a rimborsare quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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