Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.12473 del 08/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 2 5/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.L., L.S., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 780/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/05/2006 R.G.N. 1101/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

IN FATTO E DIRITTO La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Firenze, riformando la sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra i lavoratori indicati in epigrafe e Poste Italiane s.p.a. e la conseguente instaurazione fra le parti di rapporti di lavoro subordinato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi, i lavoratori hanno resistito con controricorso;

successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dai predetti lavoratori;

dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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