Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.12534 del 08/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. MOMARONI Paolo, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Claudia Salustri in Roma, Via Filippo Ermini, n. 68;

– ricorrente –

contro

C.M. ed E.L., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. MAZZA Leonardo e Paolo Rossi, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, Via Po, n. 102;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 164 del 16 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’estinzione del processo per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Perugia, con sentenza depositata l’11 settembre 2003, in accoglimento della domanda proposta da C.M. e da E.L., ha condannato il convenuto L.M. ad arretrare la costruzione realizzata a distanza inferiore a quella legale ed a corrispondere la somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, nonchè al pagamento delle spese processuali;

che la Corte d’appello di Perugia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 maggio 2006, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato il C. e la E. ad arretrare fino alla distanza legale la fila di piante descritta nella consulenza tecnica d’ufficio a firma del Dott. P.R. P. del 20 maggio 1996; ha respinto nel merito le altre domande riconvenzionali proposte dal L.; ha confermato nel resto l’impugnata sentenza; ed ha regolato le spese del doppio grado di giudizio;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 luglio 2007, sulla base di due motivi;

che gli intimati hanno resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente e i controricorrenti hanno sottoscritto una istanza congiunta, depositata nella cancelleria della Corte il 23 giugno 2010, con cui hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo essi stragiudizialmente definito e risolto le questioni sottoposte all’esame del giudice di legittimità e composto il conflitto;

che, con una successiva istanza, depositata in cancelleria il 2 maggio 2011 e sottoscritta tanto dalle parti personalmente che dai loro procuratori, il ricorrente e i controricorrenti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia;

che, attesa l’adesione dei controricorrenti alla rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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