LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.P.P. e C.L., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Massano Michelangelo e Aldo Fontanelli, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, via De Cavalieri, n. 11;
– ricorrente –
contro
C.A., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Iorfida Antonio e Giovanni Meineri, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via Salaria, n. 162;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 284 del 27 febbraio 2006;
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’estinzione del processo.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 27 febbraio 2006, in accoglimento del gravame proposto da A. C., ha riforma la sentenza del Tribunale di Torino del 5 giugno 2003 e ha condannato C.P. ed il Condominio *****, in persona dell’amministratore pro tempore, alla rimozione delle telecamere per cui è causa e condannato il C. alla rimozione della veranda oggetto di controversia;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello C. P.P. e C.L. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 10 luglio 2006, sulla base di due motivi;
che l’intimata ha resistito con controricorso.
Considerato che con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 26 aprile 2010 i ricorrenti (al posto di C.P.P., nelle more deceduto, hanno sottoscritto gli eredi dello stesso, M.A.M., C. e C.F.) hanno rinunciato al ricorso e la controricorrente ha rinunciato al controricorso;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia;
che, stante l’adesione della controricorrente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara, estinto il processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011