LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.B.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANN DIONIGI N. 29, presso lo studio dell’avv. FATONE Saverio, rappresentato e difeso dall’avvocato CARPAGNANO DOMENICO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
IMPRESA EDILE CARPEFER SCARL;
– intimata –
avverso l’ordinanza R.G. n. 2767/03 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l’Avvocato Nardone Lorenzo, (delega avvocato Domenico Carpagnano), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio che nulla osserva.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che:
d.B.D. impugna con ricorso per due motivi l’ordinanza della Corte d’appello di Roma che, quale giudice di rinvio, avendo rilevato che la Carpefer scarl, convenuta dal D. B. con azione diretta a far valere l’inefficacia del licenziamento intimatogli in data 11 maggio 1990, era stata cancellata dal registro delle imprese, ha ritenuto che tale evento, a norma dell’art. 2495 c.c., avesse efficacia interruttiva del processo, ed ha dichiarato l’interruzione. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe carattere decisorio definitivo, ma tale affermazione non trova alcun riscontro nella statuizione della corte di merito, che si è limitata a rilevare – non importa, ai fini del discorso, se esattamente o meno – la presenza di una causa di interruzione, e ne ha tratto le necessarie conseguenze, senza definire alcun profilo del giudizio. Va quindi applicata l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui il provvedimento che dichiara l’interruzione del processo ha non soltanto la forma, ma anche il contenuto intrinseco di ordinanza, in quanto non pronunzia sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, nè definisce il processo, ma importa soltanto un temporaneo stato di quiescenza dello stesso fino alla riassunzione, o, in mancanza di questa, fino all’estinzione, ed ha quindi carattere ordinatorio e preparatorio. Conseguentemente avverso detto provvedimento, anche se emesso irritualmente nella forma di sentenza – il che, peraltro, nel caso di specie, non è avvenuto – sono inammissibili sia l’appello sia il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, (Cass. 40733/2007; conforme, sostanzialmente, Cass. 6915/1997).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011