LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante protempore in proprio e quale mandatario della SCCI SPA – società di cartolarizzazione dei crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SILVER GROUP & C. SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 142/2009 del TRIBUNALE di MODENA del 17.3.09, depositata il 20/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo che si riporta agli scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
L’INPS e la SCCI spa ricorrono contro la sentenza del Tribunale di Modena, pubblicata il 20 marzo 2009, che ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del credito azionato dall’INPS con atto di precetto.
Il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione fosse quinquennale, in quanto il credito concerne contributi non pagati e la L. n. 335 del 1995 ha previsto la prescrizione quinquennale per tali tipi di crediti, dal 1996 in poi.
Il precetto è stato notificato il 19 luglio 2006; i crediti precedenti al 19 luglio 2001 sono stati ritenuti prescritti dal Tribunale.
Nel caso in esame è pacifico tra le parti che si trattava di crediti successivi al 19 luglio 1996 e che il precetto è stato preceduto da una serie di decreti ingiuntivi emessi tra il 1997 e il 1999.
Essendo intervenuti i decreti ingiuntivi la prescrizione è regolata dall’art. 2953 c.c. per il quale “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve dei dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
Per giurisprudenza consolidata il decreto ingiuntivo non opposto equivale, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2953 cod. civ. alla sentenza passata in giudicato (ha autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna, cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13081 del 14/07/2004 (Rv. 574591).
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è pertanto manifestamente fondato. La sentenza deve essere cassata e la domanda deve essere rigettata.
Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico dell’intimata e vengono indicate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata. Rigetta l’opposizione a precetto e condanna la società alle spese del giudizio di merito e di Cassazione, che liquida, per il primo, in complessivi 816,00 Euro di cui 356,00 per diritti e 430,00 per onorari e, per il secondo, in complessivi 930,00 Euro, di cui 30,00 per esborsi, e 900,00 per onorario, oltre accessori di legge per ciascuno dei due giudizi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011