LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20504-2007 proposto da:
U.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso l’avvocato DI GIROLAMO ALFREDO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
– ricorrente –
contro
D.A.V., P.M. – AFFARI CIVILI PRESSO TRIBUNALE DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 07/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità per difetto di interesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. U.L. chiese al giudice tutelare di Roma la nomina di un amministratore di sostegno, in ragione delle sue condizioni di salute, per la propria madre sig.ra D.A. V., la quale si costituì opponendosi a tale nomina.
Procedutosi al suo esame, esaminata la documentazione medica depositata ed espletata CTU, il giudice tutelare nominò il sig. U.L. amministratore di sostegno della propria madre, autorizzandolo specificamente al compimento di alcuni atti e di determinate attività nel suo interesse. La sig. D.A. propose reclamo avverso tale provvedimento e nel contraddittorio fra le parti la Corte d’appello, in riforma del precedente provvedimento, che confermava nella maggior parte, lo autorizzava a compiere nel suo interesse alcune fra le attività indicate nel provvedimento del giudice tutelare, ma non ad occuparsi delle questioni riguardanti il luogo di vita della madre ed a vendere l’immobile nel quale la madre abitava e desiderava continuare a vivere. Il sig. U.L. proponeva ricorso a questa Corte avverso tale provvedimento, formulando sei motivi, assistiti dai prescritti quesiti.
Successivamente il ricorrente depositava certificato di morte della sig.ra D.A.V. chiedendo che sia pronunciata la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la produzione del certificato di morte in questa sede deve ritenersi consentito ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 23 maggio 2003, n. 9191);
che nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, analogamente a quanto avviene nel giudizio d’interdizione (ex multis Cass. 16 aprile 2004, n. 7239), la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia;
che ciò comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse;
che sussistono le condizioni, in relazione alle ragioni della decisione, per compensare le spese dell’intero giudizio.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio fra le parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti e delle altre persone in esso indicate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, 12 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011