Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.12750 del 10/06/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21063/2007 proposto da:

A.G. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 322, presso l’avvocato MANNA ADELMO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTANGELO Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA COOPERATIVA DI VIGILANZA E SCORTA VALORI “CITTA’ DI CERIGNOLA” A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 883/2007 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 30/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/2011 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza 883/07 depositata il 30 maggio 2007 il Tribunale di Foggia, pronunciando sulla opposizione allo stato passivo del fallimento “Coop. di vigilanza e scorta valori città di Cerignola” proposta dal sig. A.G., ha dichiarato la improcedibilia del relativo ricorso;

che l’ A. con atto notificato il 6 luglio 2007 ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia, genericamente, plurime violazioni della legge processuale e fallimentare;

che il motivo non si conclude con (nè comunque contiene) la formulazione di un quesito di diritto secondo le prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie); che pertanto il ricorso è inammissibile;

che nessun provvedimento va adottato per le spese in quanto la parte intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472