LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato o BIANCHIN ROMEO;
– ricorrente –
contro
V.G. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio dell’avvocato PEZZANO GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PILI MARIA ANTONIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 393/2004 del GIUDICE DI PACE di PORDENONE, depositata il 29/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Vincenzo Porcelli con delega depositata in udienza dell’Avv. Scognamiglio Renato difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avv. Pezzano Giancarlo difensore del resistente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto CHE HA CONCLUSO PER IL RIGETTO DEL RICORSO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l’11 maggio 2001 V.G. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di pace di Pordenone il 19 marzo 2001, avente per oggetto il pagamento a B.M. della somma di L. 1.039.000, come compenso di prestazioni professionali di consulente del lavoro.
L’attore dedusse tra l’altro – per quanto ancora rileva in questa sede – di non essere tenuto al versamento dell’indennità di recesso, pretesa dal convenuto in via monitoria, essendo mancato una specifica pattuizione relativa all’applicazione del regime dell'”abbonamento”.
Il convenuto si costituì in giudizio, contestando la fondatezza degli assunti dell’altra parte.
All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 28 giugno 2004 il Giudice di pace ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato B.M. a rimborsare a V.G. la somma di 1.000,55 Euro, oltre agli interessi, che era stata pagata in ottemperanza al provvedimento monitorio, dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B. M., in base a un motivo. V.G. si è costituito con controricorso. Sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso B.M. lamenta che il Giudice di pace ha erroneamente e ingiustificatamente disconosciuto che le parti avevano concordato di sottoporre al regime dell'”abbonamento” il rapporto di prestazione d’opera intellettuale tra loro intercorrente .
La censura va disattesa.
Trattandosi di decisione adottata secondo equità, il sindacato consentito in questa sede può concernere soltanto la violazione delle norme processuali (anche sotto il profilo della totale assenza o della mera apparenza della motivazione) di quelle sostanziali di rango costituzionale o comunitario, dei principi informatori della materia. Le doglianze formulate dal ricorrente sono estranee a tale ambito, poichè attengono invece alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di pace, il quale ha dato conto in maniera adeguata della conclusione cui è pervenuto, argomentatamente spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che non fosse stata provata la conclusione dello specifico accordo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (oltre a Cass. 6 agosto 2003 n. 11484, richiamata nella sentenza impugnata, v. da ultimo Cass. 10 luglio 2008 n. 19037) ai fini dell’applicabilità del regime dell'”abbonamento” previsto dall’art. 17 della tariffa professionale dei consulenti del lavoro approvata con D.M. 15 luglio 1992, n. 430, che introduce una deroga alla generale regola dettata dall’art. 2237 c.c.: a fronte della predeterminazione forfettaria e omnicomprensiva degli onorari, impone al committente, che receda anticipatamente dal contratto, di corrispondere non solo il compenso per l’opera già svolta, ma anche l’80 per cento di quello relativo alle prestazioni ancora da compiere.
Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011