Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.12966 del 14/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE GREEN HOUSE ALBERONI (d’ora in avanti, per brevità

GREEN HOUSE) in persona del Presidente e legale rappresentante, sig.ra G.L., *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAZZETTO GIANCARLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BAUFIN SRL *****, in persona del legale rappresentante, dott. B.G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BUSETTO FRANCESCA, BIANCHINI ALFREDO, con procura speciale del dott. Notaio ELIO VILLA Notaio di Bolzano, del 25/03/2010, rep. N. 29806;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2008 del TRIBUNALE di VENEZIA, Giudice Unico, emessa il 13/10/2008, depositata il 13/10/2008; R.G.N. 48/05 e n. 52/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO (per delega dell’Avvocato MAZZETTO GIANCARLO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

La Associazione Green House Alberini ha depositato atto di rinuncia agli atti ed alla azione del procedimento 9399 del 2009, averne ad oggetto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 13 ottobre 2008, che ha rigettato la opposizione alla esecuzione per rilascio ex art. 615 c.p.c., comma 2, dalla stessa proposta nei confronti della società Baufin s.r.l., relativamente all’immobile destinato ad attività alberghiera dalla stessa utilizzato.

La Baufin ha accettato tale rinuncia, anche per quanto riguarda la compensazione delle spese.

Per questo motivo deve dichiararsi la estinzione del processo, senza provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il processo. Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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