Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12989 del 14/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COOP. EDILIZIA LA BASE s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 88/04/07, depositata il 22 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che, a seguito dell’ordinanza di rinnovazione della notifica del ricorso alla parte personalmente, emessa da questa Corte all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 13 maggio 2010, tale rinnovazione è stata eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., ma la ricorrente non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata;

che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimata, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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