Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13017 del 14/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15381/2010 proposto da:

OMEGA DI CASO GAETANO SAS *****, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA ***** in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma e depositata in data 23.2.2009.

Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 1.

Non risulta, infatti, dagli atti depositato in cancelleria (alla data del 23.11.2010 come risulta dalla certificazione della cancelleria Centrale Civile in atti), l’originale del ricorso notificato nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (Cass. 1.12.2005 n. 26222; Cass. 12.10.2004 n. 20183)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

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