Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13198 del 16/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13066/2010 proposto da:

R.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell’avvocato GRANOZIO ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FINI Lazzarino, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RE.MI. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 177/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del 12/02/10, depositata il 17/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Romano Granozio, (delega avv. Lazzarino Fini), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del 2^ motivo del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide la relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

Re.Mi. ha chiesto la restituzione da parte di R. M. di somme che asseriva avergli a suo tempo corrisposte per sanare sue posizioni debitorie.

Con sentenza depositata in data 17 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha condannato il R. a pagare al Re. Euro 18.075,99.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la sentenza abbia pronunciato oltre i limiti della domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per pronuncia oltre i limiti della domanda.

Si assume che il Re. si era limitato a dolersi perchè il Tribunale non aveva considerato la C.T.U. un mezzo istruttorie mentre la Corte territoriale aveva valorizzato un’asserita ammissione del ricorrente.

In realtà il Re. aveva anche sostenuto di avere documentalmente fornito la prova delle proprie tesi e aveva lamentato l’errata valutazione della prova per testi, quindi aveva devoluto al giudice d’appello il riesame del rapporto intercorso tra le parti.

La censura è, dunque, infondata.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. Si assume che la sentenza impugnata contrasta con il contenuto di altra sentenza della medesima Corte territoriale avente ad oggetto proprio la richiesta di restituzione della stessa somma, confermata dalla Corte di Cassazione.

La censura è priva di autosufficienza in quanto non pone la Corte in condizione di accertare trattarsi del medesimo rapporto.

Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il tema trattato è la circostanza – che la Corte territoriale non ha ritenuto provata – addotta dal R. secondo cui il Re. avrebbe usufruito degli incassi della ditta individuale OMR a soddisfazione del proprio credito.

Trattasi di una questione attinente alla valutazione degli elementi probatori e, quindi, non può trovare ingresso in sede di legittimità.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non sono condivisibili e non superano i rilievi contenuti nella motivazione;

è solo opportuno precisare che la somma di L. 35.000.000 di cui si discute riguarda – secondo la sentenza impugnata – la restituzione di un prestito, mentre la somma di medesimo importo di cui alla diversa sentenza che si assume passata in giudicato attiene ad un contratto preliminare di compravendita, con la conseguenza che si verserebbe, semmai, in tema di errore revocatorio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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