Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13211 del 16/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA dell’8/04/08, depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

IN FATTO E IN DIRITTO La CTR della Liguria con sentenza dep. il 16/06/11 ha respinto l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza della CTP di Genova che aveva accolto il ricorso di B.M. avverso la comunicazione della revoca della sospensione della cartella esattoriale relativa a SSN del 1997 e mancato riconoscimento della dichiarazione integrativa ex art. 8 della L. n. 289 del 2002 alla liquidazione di tale imposta.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, deducendo violazione di legge. Il contribuente non ha resistito.

Col primo motivo deduce l’Ufficio che dinanzi ad una iscrizione a ruolo del 30/12/2000 e a notifica della cartella il 6/6/2003 (relativa a liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e ter) il contribuente avrebbe dovuto pur sempre impugnare la cartella.

Il motivo è palesemente fondato.

La CTR pare riconoscere funzione meramente accertativa al processo tributario (afferma che è in discussione la debenza della SSN che supererebbe ogni questione di impugnabilità degli atti che manifestano la pretesa impositiva), laddove è giurisprudenza consolidata che il processo tributario è esclusivamente impugnatorio, onde non può prescindersi, come nel caso in esame, dall’impugnazione dell’atto medesimo, incontestatamente non avvenuta.

Devesi pertanto accogliere il ricorso per manifesta fondatezza, con pronunzia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, assorbito il secondo motivo relativo all’ammissibilità della liquidazione ex art. 36 bis e ter in presenza di dichiarazione integrativa.

Le spese seguono la soccombenza salvo che per il merito.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Condanna il contribuente alle spese che liquida in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Compensa il merito.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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