Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1322 del 20/01/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.D.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Russo Luigi, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Avellino, depositata in data 25 novembre 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato ha depositato la seguente relazione:

“Il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Avellino, con ordinanza depositata in data 25 novembre 2009, ha rigettato l’istanza dell’Avvocato R.D.A. volta ad ottenere la liquidazione del compenso spettante per l’attivita’ professionale svolta in favore di L.R.S..

Il Tribunale, dopo aver rilevato che dal registro istituito ai sensi del testo unico in materia di spese di giustizia per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non risultava alcuna registrazione effettuata a nome dell’assistito del difensore istante, ha ritenuto che l’ammissione al patrocinio disposta da altre autorita’ giudiziarie in altri procedimenti non si potesse estendere ai procedimenti di sorveglianza, sia per la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2 sia perche’ la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione deve essere effettuata dal giudice procedente.

Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso l’Avvocato R.D.A., affidato ad un unico motivo, depositato nella cancelleria del giudice a quo il 7 gennaio 2010.

Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina ne’ una questione di competenza ne’ una nullita’, ma puo’ giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennita’ ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilita’ e di procedibilita’ dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa da un giudice penale, e’ stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno.

Il ricorso puo’ quindi essere trattato in camera di consiglio”;

che la richiamata relazione e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, atteso che il ricorso non e’ stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472