Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13221 del 16/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28404/2009 proposto da:

L.S. (*****) madre della minore L.

L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato DAMIZIA Maria Rosaria, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESCATTI LORENZA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C. (*****) (Tutore Provvisorio della minore), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MALFER Claudio, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE D’APPELLO DI TRENTO, PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DEI MINORI PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 266/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del 22.10.09, depositata il 06/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Arturo Salerni (per delega avv. Maria Rosaria Damizia) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i Minorenni di Trento con sentenza del 10/07/2009, ha dichiarato l’adottabilità della minore L.L.. La Corte di Appello di Trento con sentenza del 06/11/2009, ha rigettato l’appello della madre L.S..

Ricorre per Cassazione l’appellante, sulla base di cinque motivi.

Resiste, con controricorso, il tutore provvisorio della minore.

Quanto ai primi due motivi, questa Corte (tra le altre, Cass. N. 3804 e 3805 del 2010) già si è ripetutamente pronunciata, sulla questione prospettata, affermando la legittimazione del tutore provvisorio a rappresentare il minore, salvo che sussista in concreto (ciò che non viene affatto prospettato) conflitto di interessi con lui.

Al riguardo il ricorso si pone in contrasto con l’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Quanto al terzo motivo, correttamente il Giudice a quo ha precisato di aver sentito la nonna del minore, inserita peraltro in un contesto familiare inidoneo per la crescita della bambina, essendo inadeguati il figlio di lei e il marito conviventi, valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, in quanto sufficientemente e adeguatamente motivato. Quanto ad altri parenti, il ricorso in esame neppure li individua specificamente, ed appare, sul punto, del tutto generico.

Quanto ai motivi quarto e quinto, relativi al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, la motivazione della sentenza appare adeguata ed immune da vizi logici.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.

La natura della causa richiede che le spese di giudizio siano compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza; dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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