LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.A. (c.f. *****), nella qualità di titolare dell’omonima impresa, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 15, presso l’avvocato CERICHELLI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato RATANO CARMELO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ORVIETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso l’avvocato CARDINALI MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FINETTI SERGIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 209/2004 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato M. CARDINALI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 25-5-1999, l’Impresa T. A. conveniva in giudizio davanti al Pretore di Orvieto il Comune di Orvieto, perchè questo fosse condannato al risarcimento dei danni, a seguito di illegittima rescissione di contratto di appalto per il potenziamento del sistema di illuminazione in alcune vie del centro.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune adito chiedeva rigettarsi la domanda, sostenendo la piena legittimità del suo operato.
Con sentenza in data 21-5-2001, il tribunale di Orvieto, funzionalmente competente, a seguito della soppressione delle Preture, rigettava la domanda.
Proponeva appello l’Impresa T.. Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 18-3/28-7-2004, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, l’Impresa T..
Resiste, con controricorso il Comune di Orvieto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la L. n. 2248 del 1865, art. 340 per la rescissione del contratto, e non l’art. 1265 c.c., comma 2, per cui, in materia di appalto, se l’impossibilità di adempiere è temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’inadempienza. Con il secondo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione dei lavori , richiesta dall’impresa.
I motivi possono trattarsi congiuntamente, essendo strettamente collegati: essi vanno rigettati in quanto infondati.
Con congrua e non illogica motivazione, la Corte di merito, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, precisa che l’Impresa T. avrebbe dovuto tempestivamente interessare la ditta fornitrice di lampioni, fin dall’aggiudicazione dell’appalto, e che essa non aveva dato prova alcuna di essersi rivolta ad altri fornitori, nè della giustificazione del ritardo, semplicemente asserendo che solo una ditta particolare poteva fornire i lampioni.
Del tutto priva di fondamento – secondo la Corte d’Appello – pure la pretesa dell’Impresa di ottenere la consegna di disegni tecnici relativi ai lavori da effettuarsi, così come l’argomentazione dell’impresa stessa circa il prematuro recesso del Comune, effettuato quando i termini per la consegna dell’opera non erano ancora scaduti.
Secondo il giudice a quo, da un lato, l’attività in questione era talmente semplice da non richiedere la consegna di disegni tecnici, dall’altro, non essendo stata iniziata alcuna attività a una decina di giorni dalla scadenza pattuita, sarebbe stato ormai impossibile, per l’Impresa T., rispettare l’impegno assunto.
Non vi era dunque – secondo il Giudice d’appello, che effettua una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede – giustificazione alcuna all’inerzia dell’impresa, venuta meno, con grave negligenza,ai suoi impegni: in tal senso, era pienamente giustificata la rescissione ex art. 340 della predetta legge, e, al contrario, del tutto estranea alla fattispecie in esame, la previsione dell’art. 1265 c.c., comma 2, sopra ricordato.
I motivi vanno rigettati in quanto infondati, e il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che determina in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011