Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1330 del 20/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ROSELLA ZOFREA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCILLIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA ***** in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato CASTELLI AVOLIO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRIGUGLIO ANTONIO, ZOPPINI ANDREA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 689/2009 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del 29.5.09, depositata il 06/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Scillia che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – S.F. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale di Lamezia Terme indicata in ricorso come la n. 66/2009, emessa dal G.U. dr. C. Fontanazza, con la quale, in riforma della sentenza del giudice di pace di Maida, sarebbe stato accolto l’appello proposto da Telecom Italia spa dichiarando l’incompetenza per valore del giudice di pace in favore del tribunale e l’improponibilita’ delle domande avanzate dallo S..

Resiste con controricorso la Telecom, la quale rileva l’inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’art. 360 bis c.p.c..

Il ricorso e’ improcedibile per non essere stata depositata la sentenza che si dichiara in ricorso impugnata (n. 66/2009), essendo, invece, stata allegata e depositata con il ricorso la diversa sentenza n. 689/2009, pubblicata il 6.7.2009, dello stesso tribunale, ma in persona di diverso G.U. – dr. Adele Foresta.

La mancanza del deposito della sentenza che si dichiara di impugnare, impedisce – tra l’altro – di verificare se nella fattispecie andasse applicata la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., ovvero la norma di cui all’art. 360 bis c.p.c., come conseguirebbe alla pubblicazione, in data 6.7.2009, della sentenza n. 689 del 2009”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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