Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.13349 del 17/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10766/2009 proposto da:

BANCO SICILIA S.P.A. *****, in persona del Responsabile del Department Legale Av. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87, presso lo studio dell’avvocato IELO ANTONIO INNOCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati PANEPINTO Francesco, GIUDICE MARIO LUIGI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO S.P.A. *****, in persona del Vice Presidente, Prof. A.G., elettivamente domiciliata in Roma presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. ALESSI Rosario in 93100 CALTANISSETTA, Via Libertà

86 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CREDITO SICILIANO SPA *****, N.M.

*****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2008 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, emessa il 13/3/2008, depositata il 19/03/2008 R.G.N. 97/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato IELO ANTONIO INNOCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

che il Banco di Sicilia citò in giudizio il N. e la Banca Popolare di Sant’Angelo perchè fossero condannati a pagargli una somma di danaro (relativa ad un assegno che tal N. aveva tratto da un suo conto presso la Banca Popolare ed aveva versato, con contestuale prelievo dell’importo, su altro suo conto intrattenuto presso il Banco di Sicilia); la domanda è stata respinta dal primo giudice e l’appello del Banco di Sicilia è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Caltanissetta, la quale, in particolare, ha ritenuto che l’appellante avesse mutato la domanda nel giudizio di secondo grado;

propone ricorso per cassazione il Banco di Sicilia spa attraverso due motivi;

risponde con controricorso la Banca Popolare di Sant’Angelo spa..

OSSERVA IN DIRITTO che secondo la sentenza, in primo grado il Banco di Sicilia avrebbe dedotto che il rifiuto di pagamento dell’assegno del quale si discute era stato illegittimo, siccome al momento in cui esso era stato presentato per la negoziazione esistevano fondi nel conto dell’emittente; in secondo grado, invece, la domanda del Banco sarebbe stata fondata sulla responsabilità della Banca Popolare di Sant’Angelo per aver fornito erronea indicazione in ordine alla provvista che in realtà non esisteva;

il ricorso (che censura sul punto la sentenza impugnata) è fondato, in quanto la lettura delle pagg. 2 e 3 della citazione introduttiva (lettura consentita in ragione della doglianza formulata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.) lascia dedurre che il Banco di Sicilia propose due distinte domande: una di pagamento, per esistenza di fondi nel conto corrente dell’emittente l’assegno; un’altra risarcitoria per difetto di informazione nel rilascio di benefondi (“… l’avere rilasciato il bene fondi anche se non è impegnativo per la banca che lo segnala ha indotto in errore il Banco di Sicilia e tale comportamento si pone come causa adeguata efficiente del danno subito da quest’ultimo; da ciò discende come logico corollario il conseguente obbligo a carico della Banca popolare di Sant’Angelo di procedere al relativo risarcimento”);

erroneamente, dunque, il giudice d’appello ha rilevato un’inesistente mutamento di domanda, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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