LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8720/2010 proposto da:
V.L. *****, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 2011 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 679/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
La Corte, letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;
udite le conclusioni del P.M. PATRONE Ignazio;
esaminati gli atti.
OSSERVA rilevato che da controlli effettuati il ricorso proposto da V. L. non risulta depositato nella cancelleria della Corte, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve dichiararsi la improcedibilità dello stesso.
Per quanto precede il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011