Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.13440 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4634/2008 proposto da:

G.E. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso l’avvocato DE MARIA Salvatore, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRO NICOLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, n. 61/07 R.G.

depositato il 10.12.2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, G.E., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catania del 03-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum e liquidazione delle spese.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quella eccedente, e non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.733,00; procedimento presupposto: dicembre 1995 – aprile 2006; durata ragionevole 4 anni).

Se appare adeguatamente motivata l’indicazione di durata ragionevole di 4 anni, che tiene conto della complessità della vicenda processuale e della laboriosa attività istruttoria, non altrettanto appare motivato il riferimento al periodo di un anno per alcuni rinvii, a carico delle parti, non specificamente indicati.

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese che vanno poste a carico dell’amministrazione, in relazione all’accoglimento della domanda, e saranno riliquidate in conformità alle tariffe professionali e tenendo conto della inderogabilità dei minimi tariffari.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 5.700,00, nonchè alle spese del giudizio di merito, che vengono riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.700,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. N. Ferro; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. N. Ferro.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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